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LEGGE 5 gennaio 1953, n. 29

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, concernente istituzione dell'ente assistenziale "Opera nazionale per i pensionati d'Italia".

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Testo in vigore dal: 17-2-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Il  decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, e' ratificato con la
seguente modificazione:
  Art.  7.  -  E' sostituito dal seguente "Sono organi dell'Opera: il
Consiglio di amministrazione, il Comitato esecutivo e il Collegio dei
sindaci.
  Il  Consiglio  di  amministrazione  e' composto del presidente e di
dieci membri fra i quali:
    a)  cinque  pensionati  designati  dalle organizzazioni nazionali
piu' rappresentative dei pensionati;
    b)  due  funzionari  del  Ministero del lavoro e della previdenza
sociale;
    c) due funzionari del Ministero del tesoro;
    d)  un  rappresentante  dell'Istituto  nazionale della previdenza
sociale.
  Il Comitato esecutivo ha le funzioni attribuitegli dal Consiglio di
amministrazione  e  si  compone  del  presidente,  di due consiglieri
scelti  dal  Consiglio  di amministrazione fra quelli designati dalle
associazioni  nazionali  dei  pensionati,  e  di  uno dei consiglieri
designati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.
  Il  Collegio  dei sindaci e' costituito: da un pensionato designato
dalla  organizzazione  nazionale piu' rappresentativa dei pensionati;
da  un  funzionario  del  Ministero  del  lavoro  e  della previdenza
sociale;  da  un  funzionario  del  Ministero  del  tesoro  e  da  un
magistrato della Corte dei conti.
  Il  Consiglio  di  amministrazione  ed il Collegio dei sindaci sono
nominati  con  decreto  del  Ministro  per  il lavoro e la previdenza
sociale, e durano in carica tre anni".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 gennaio 1953

                               EINAUDI

                                             DE GASPERI - RUBINACCI -
                                                ZOLI - VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI