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LEGGE 5 gennaio 1953, n. 25

Modificazioni all'art. 1 della legge 21 marzo 1949, n. 101, e sostituzione dell'art. 15 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

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Testo in vigore dal: 15-2-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  numero  dei  dottori in veterinaria, particolarmente versati in
igiene  veterinaria,  chiamati a far parte del Consiglio superiore di
sanita',  viene elevato da due a tre; quello dei farmacisti direttori
di  farmacia,  da  uno a due e quello dei dottori in chimica da uno a
due,   dei   quali   uno  particolarmente  esperto  nella  produzione
industriale  dei  medicinali. Sono, inoltre, chiamati a far parte del
Consiglio  superiore  di  sanita'  un  direttore di macello di grande
centro e il capo del Servizio veterinario dell'esercito.