stai visualizzando l'atto

LEGGE 22 novembre 1952, n. 1992

Trattamento tributario degli atti di concessione di spacci e rivendite di generi di monopolio.

nascondi
Testo in vigore dal: 3-1-1953
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'imposta proporzionale di registro dovuta sui contratti di appalto
dei  magazzini  di  vendita  dei  generi  di  monopolio,  nonche' sui
contratti  di  appalto e sugli atti di concessione delle rivendite di
generi  di  monopolio e' stabilita nella misura del 0,50 per cento da
commisurarsi  sull'ammontare  dell'aggio o premio cumulato in ragione
della durata delle convenzioni e sui maggiori corrispettivi pattuiti.
  Ove  l'imponibile  complessivo  per tutta la durata del contratto o
della concessione, ecceda i cinque milioni, il pagamento dell'imposta
di  registro  puo'  essere  eseguito  nei  modi  e nei termini di cui
all'art. 2 della legge 23 marzo 1940, n. 283.