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LEGGE 10 luglio 1952, n. 963

Consegna dei titoli di debito pubblico a mezzo degli uffici postali.

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Testo in vigore dal: 14-8-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  consegna  alle parti interessate dei titoli e valori risultanti
dalle  operazioni  di debito pubblico viene eseguita dalle Sezioni di
tesoreria  provinciale,  contro  quietanza  degli  ordini  relativi e
previo  ritiro  della  ricevuta  rilasciata a norma dell'art. 217 del
regolamento generale 19 febbraio 1911, n. 298.
  A  richiesta  della  parte,  la  consegna puo' essere fatta a mezzo
degli  uffici  postali,  purche'  il  capitale nominale dei titoli al
portatore  e  l'importo  delle somme non superino complessivamente le
lire centomila.