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LEGGE 10 luglio 1952, n. 913

Stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1952 al 30 giugno 1953.

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Testo in vigore dal: 10-8-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del Ministero delle finanze, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio
1952  al  30  giugno  1953,  in conformita' dello stato di previsione
annesso alla presente legge.