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LEGGE 20 giugno 1952, n. 645

Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/04/1993)
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Testo in vigore dal: 25-5-1975
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
          (Riorganizzazione del disciolto partito fascista)

  ((Ai fini della XII disposizione transitoria e finale (comma primo)
della  Costituzione,  si  ha  riorganizzazione  del disciolto partito
fascista  quando  una associazione, un movimento o comunque un gruppo
di persone non inferiore a cinque persegue finalita' antidemocratiche
proprie  del  partito  fascista,  esaltando,  minacciando o usando la
violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione
delle   liberta'   garantite   dalla  Costituzione  o  denigrando  la
democrazia,  le  sue  istituzioni  e  i  valori  della  Resistenza, o
svolgendo  propaganda  razzista, ovvero rivolge la sua attivita' alla
esaltazione  di  esponenti,  principi,  fatti  e  metodi  propri  del
predetto  partito  o  compie  manifestazioni  esteriori  di carattere
fascista)).