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LEGGE 23 maggio 1952, n. 626

Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura.

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Testo in vigore dal: 19-6-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'applicazione   delle   norme   di  cui  all'art.  1  del  decreto
legislativo  23  gennaio  1948,  n.  59,  relative ai termini ed alle
modalita'   di  versamento  dei  contributi  agricoli  unificati,  e'
ulteriormente  prorogata  per  l'anno 1952 per tutti i contributi che
debbono essere corrisposti, per l'anno medesimo o per arretrati.
  I  versamenti  dovranno  essere  effettuati  in quattro rate uguali
scadenti:  la  prima entro il 5 maggio, la seconda entro il 5 agosto,
la terza entro il 5 ottobre e la quarta entro il 5 dicembre 1952.