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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1804

Modificazioni dello statuto dell'Università degli studi di Sassari.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 14-5-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Sassari,
approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato con
regio  decreto  17 ottobre 1941, n. 1217 e con decreto del Presidente
della Repubblica 21 novembre 1950, n. 918 e 28 aprile 1951, n. 769;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato  con  regio  decreto  31 agosto 1933, n. 1592, e successive
modificazioni;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 21 novembre 1950, n. 918;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Sassari, approvato e
modificato  con  i  decreti  sopraindicati,  e'  cosi'  ulteriormente
modificato:
    Attuale  art.  1. - All'elenco delle Facolta', e' aggiunto quanto
appresso:
      n. 5) Facolta' di agraria.
  Dopo l'attuale art. 37, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:
    "Ordinamento della Facolta' di agraria".
  Art.  38.  - La Facolta' di agraria conferisce la laurea in scienze
agrarie.
  Art. 39. - La durata del corso degli studi per la laurea in scienze
agrarie e' di anni quattro, divisi in due bienni.
  Sono  titoli  di  ammissione:  il  diploma  di maturita' classica o
scientifica  ed  il  diploma  di abilitazione per i provenienti dagli
Istituti  tecnici  agrari,  integrato dall'esame di cultura generale,
prescritto  dall'art. 143 del testo unico delle leggi sull'istruzione
superiore.
  Art. 40. - Gli insegnamenti per la laurea in scienze agrarie sono i
seguenti:
    Fondamentali del 1° biennio:
      1) Botanica generale;
      2) Botanica sistematica;
      3) Zoologia generale;
      4) Entomologia agraria;
      5) Anatomia e fisiologia degli animali domestici;
      6) Zoognostica;
      7) Mineralogia e geologia;
      8)   Chimica   generale  ed  inorganica,  con  applicazioni  di
analitica;
      9) Chimica organica;
      10) Matematica;
      11) Fisica;
      12) Principi di economia politica e di statistica.
    Fondamentali del 2° biennio:
      1) Patologia vegetale;
      2) Chimica agraria (biennale);
      3) Agronomia generale e coltivazioni erbacee (biennale);
      4) Coltivazioni arboree;
      5) Zootecnica generale;
      6) Zootecnica speciale;
      7) Economia e politica agraria (biennale);
      8) Estimo rurale e contabilita';
      9) Microbiologia agraria e tecnica;
      10)  Topografia  e  costruzioni  rurali,  con  applicazioni  di
disegno;
      11) Meccanica agraria, con applicazioni di disegno;
      12) Idraulica agraria, con applicazioni di disegno;
      13) Industrie agrarie - enologia, caseificio, oleificio.
    Insegnamenti complementari:
      1) Genetica;
      2) Viticoltura (semestrale);
      3) Orticoltura e floricoltura (semestrale);
      4) Alpicoltura e selvicoltura;
      5) Olivicoltura (semestrale);
      6) Zoocolture (avi, api, bachi, coniglicoltura);
      7) Idrobiologia e pescicoltura (semestrale);
      8) Diritto agrario;
      9) Tecnica della bonifica (costruzioni ed idraulica);
      10) Igiene zootecnica.
  L'insegnamento  di  zoologia generale puo' essere comune con quello
di biologia e zoologia generale della laurea in medicina e chirurgia.
  Per  ottenere l'iscrizione al successivo biennio di applicazione lo
studente deve aver seguito i corsi e superato gli, esami in tutti gli
insegnamenti fondamentali del 1° biennio.
  Gli  insegnamenti  biennali  di  agronomia  generale e coltivazioni
erbacee,  di  chimica  agraria  e  di  economia  e  politica  agraria
comportano un solo esame alla fine del biennio.
  Art.  41.  -  Tutti  gli  insegnamenti  oltre  alle  lezioni,  alle
dimostrazioni  pratiche  ed  agli esercizi di laboratorio, comportano
visite di istruzione ed escursioni.
  Art.  42.  - Per l'ammissione agli esami sottoindicati gli studenti
dovranno attenersi alle seguenti norme:
    L'esame  di  botanica  generale deve precedere quello di botanica
sistematica.
    L'esame  di  anatomia  e  fisiologia degli animali domestici deve
precedere quello di zoognostica.
    L'esame  di  chimica generale ed inorganica deve precedere quello
di chimica organica.
    L'esame di zoologia generale deve precedere quello di entomologia
agraria.
    L'esame   di   zootecnica   generale  deve  precedere  quello  di
zootecnica speciale.
    L'esame  di topografia e costruzioni rurali deve precedere quello
di idraulica agraria.
  Art.  43.  -  I  giovani  forniti  di  altra  laurea o diploma, che
aspirino al conseguimento della laurea in scienze agrarie non possono
essere ammessi ad un corso superiore al secondo.
  Art.  44. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve
aver  seguito  i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti
fondamentali del secondo biennio ed almeno in tre da lui scelti tra i
complementari,  se  a corso annuale, in quattro almeno se due di essi
sono a corso semestrale.
  Lo  studente  e'  tenuto inoltre a superare una prova pratica sulle
discipline di indole professionale.
  Art. 45. - L'esame di laurea consiste:
    a)  nella  discussione  orale di una dissertazione scritta svolta
dal candidato su argomento scelto col benestare del professore di una
delle discipline comprese nel programma d'insegnamento;
    b)  nello  svolgimento  di  due  tesi orali su materie diverse da
quella  della  tesi  scritta,  sempre  pero'  di  indole  tecnica  ed
applicativa.
  La  dissertazione  scritta in triplice esemplare con i titoli delle
due tesi orali, scelte da ciascun candidato, dovra' essere presentata
alla Segreteria della Facolta' un mese prima della data dell'esame di
laurea.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1952
  Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 4. - FRASCA