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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 ottobre 1951, n. 1801

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 13-5-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato
con  regio  decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e modificato con i regi
decreti  13  ottobre  1927,  n.  2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31
ottobre  1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n.
1339; 27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 10 ottobre
1936,  n.  2462;  27 ottobre 1937, n. 2170; 9 maggio 1939, n. 1314; 5
ottobre  1939,  n. 1744; 26 ottobre 1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n.
469  e  24 ottobre 1942, n. 1652, con il decreto del Capo provvisorio
dello  Stato  30  dicembre 1947, n. 1689 e con decreti del Presidente
della  Repubblica  17 febbraio 1949, n. 97; 30 ottobre 1949, n. 1169;
31 ottobre 1950, n. 1309 e 11 aprile 1951, n. 566;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592, e successive
modificazioni;
  Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato  con  i  decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato
come appresso:
    Attuale  art.  52. - Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
      10) Anatomia chirurgica e corso di operazioni;
      11) Parassitologia;
      12) Clinica ortopedica.
  Dopo  l'attuale  art. 217, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli,
relativi   all'istituzione   della   Scuola  di  specializzazione  in
"medicina  generale"  e  della Scuola di perfezionamento in "malattie
nervose e mentali".

           Scuola di specializzazione in medicina generale

  Art.  218.  - La Scuola di specializzazione in medicina generale ha
la durata di quattro anni.
  Il direttore della clinica medica e il direttore della Scuola.
  Il  Consiglio della scuola si compone dei professori che vi tengano
gli insegnamenti prescritti ed e presieduto dal direttore.
  Art.  219.  -  Il  numero  massimo degli allievi che possono essere
accolti  annualmente  dalla  Scuola  e'  fissato  anno  per  anno dal
Consiglio  della Facolta, su proposta della Direzione della scuola in
rapporto  alle  possibilita'  didattiche  dei  vari Istituti presso i
quali gli allievi debbono compiere gli internati.
  Art.   220.   -  Le  domande  di  ammissione,  dirette  al  rettore
dell'Universita',  sono  rimesse  poi  al  direttore della Scuola, il
quale, dopo avere valutato i titoli degli aspiranti, sottopone ognuno
di  essi  ad un esame per accertare le attitudini e la preparazione a
seguire i corsi della Scuola.
  In  base  a  questi  elementi il direttore procede alla graduatoria
degli  aspiranti,  che  deve  essere  approvata e' resa esecutiva dal
preside della Facolta'.
  Art.   221.  -  Le  discipline  specifiche  di  insegnamento  e  le
esercitazioni  di  laboratorio  sono  stabilite dalla Direzione della
scuola  che,  anno  per  anno,  stabilisce  i  turni  degli internati
prescritti.
  Per  le  materie  proprie  della Scuola debbono essere tenuti corsi
appositi;  per  le  discipline  che  non formano direttamente oggetto
della  specializzazione  i  corsi  di insegnamento e le esercitazioni
possono  essere  sostituiti  da  periodi  di internato nei rispettivi
Istituti.
  Art.  222.  -  Gli  insegnamenti vengono conferiti per incarico dal
Consiglio della Facolta' a professori di molo ed incaricati, a liberi
docenti,  ad  aiuti  ed assistenti ed anche a persona di riconosciuta
competenza nella specialita'.
  Art.  223.  -  Gli allievi sono tenuti ad osservare scrupolosamente
l'orario delle lezioni e delle esercitazioni ed a compiere i turni di
internato stabiliti dall'ordinamento della Scuola.
  Il   servizio   di  internato  comporta,  sotto  la  vigilanza  del
direttore,  l'adempimento  di  tutte  le  funzioni  di  assistente. A
controllo  della  presenza  degli allievi e' prescritto un registro a
firma.
  Art.  224.  -  Gli  allievi  possono  ottenere  un mese all'anno di
vacanze  preferibilmente  nel  periodo  estivo.  Un numero di assenze
superiore,  nel  complesso,  a  sessanta giorni in un anno, rende non
valido l'anno accademico.
  Art.   225.   -   Gli   allievi,  durante  gli  anni  di  corso  di
specializzazione, non possono, sotto pena di esclusione dalla Scuola,
tenere  altre  occupazioni, anche non di carattere professionale, che
li distolgano dai loro doveri verso la Scuola stessa.
  Art.  226.  -  Per essere ammessi all'esame di diploma gli iscritti
devono  aver  superato tutti gli esami speciali di profitto stabiliti
per  ciascuna Scuola. I perfezionandi pagheranno le tasse, sopratasse
e    contributi   che   verranno   determinati   dal   Consiglio   di
amministrazione dell'Universita' di anno in anno, oltre alla tassa di
diploma di L. 800.
  Art.  227.  -  L'esame di diploma consiste in una discussione sopra
una  dissertazione  originale  scritta,  ed  in  una  prova teorica e
pratica stabilita dalla Commissione giudicatrice.
  A  coloro che hanno superato l'esame di diploma viene rilasciato il
"diploma di specialista".
  Art. 228. - Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
    1° anno:
      Semeiotica medica;
      Patologia dei singoli apparati e sistemi;
      Diagnostica radiologica;
      Anatomia ed istologia patologica.
    2° anno:
      Semeiologia medica strumentale e funzionale;
      Patologia del ricambio; patologia endocrina;
      Patologia   del  sistema  emopoietico;  patologia  dei  sistema
nervoso;
      Anatomia ed istologia patologica;
      Metodologia delle indagini di laboratorio a scopi clinici;
      Batteriologia clinica.
    3° anno:
      Malattie   infettive,   tisiologia;   patologia   dell'apparato
respiratorio;
      Terapia;
      Sierologia;
      Metodologia delle indagini di laboratorio a scopi clinici.
    4° anno:
      Patologia  renale;  patologia  esotica; patologia dell'apparato
digerente;  patologia  del  cuore  e  del  circolo;  patologia  delle
articolazioni;
      Terapia;
      Elettrocardiografia.
  Ogni  mese  gli allievi sono tenuti a riferire su un caso clinico o
su un argomento prestabilito dal direttore del corso.
  La  Direzione  della scuola potra' integrare i corsi con conferenze
su argomenti speciali.

       Scuola di perfezionamento in malattie nervose e mentali

  Art. 229. - Il corso della Scuola ha la durata di tre anni.
  Le materie d'insegnamento sono le seguenti:
    a) Anatomia del sistema nervoso;
    b) Fisiologia, e fisiopatologia del sistema nervoso;
    c) Istologia e isto-patologia del sistema nervoso;
    d) Semeiotica neurologica e psichiatrica;
    e) Patologia speciale delle malattie nervose e mentali;
    f)  Diagnostica  delle  malattie  nervose e mentali g) Nozioni di
psicologia, teorica e sperimentale;
    h) Terapia delle malattie nervose e mentali;
    i) Nozioni di tecnica manicomiale.
  Art.  230. - L'insegnamento pratico e impartito dal direttore della
clinica   coadiuvato  dagli  assistenti  della  clinica  e  da  altri
professori,  liberi  docenti della disciplina, che egli indichera' di
volta in volta.
  Art. 231. - Tutti gli iscritti hanno l'obbligo della frequenza alle
lezioni delle singole materie e alle esercitazioni.
  Art. 232. - E' obbligatoria la frequenza giornaliera della clinica,
la  partecipazione  alla  visita mattutina degli ammalati ricoverati,
alla  collaborazione  con gli assistenti effettivi nel disbrigo delle
cartelle  cliniche,  alle  visite  ambulatorie e a tutte quelle altre
mansioni che verranno loro affidate.
  E'  obbligatorio  altresi'  la  frequenza  alle  lezioni  del corso
ufficiale  di  clinica  delle  malattie  nervose e mentali tenuto dal
direttore  ed  alle esercitazioni. Ove il direttore lo richiedera', o
obbligatorio  il  servizio di guardia diurno e notturno della clinica
seguendo particolari turni che verranno fissati in precedenza.
  Art. 233. - Al termine del corso gli iscritti dovranno superare una
prova  di  esame  generale  sulle  materie  trattate durante il corso
stesso  e  potranno  essere  ammessi all'esame di diploma consistente
nella  discussione di una tesi scritta e nella discussione di un caso
clinico.
  Art.  234.  -  Il numero annuale degli ammessi alla iscrizione e di
quattro.
  Art.  235.  -  I  perfezionandi  pagheranno  le tasse, sopratasse e
contributi  che verranno determinati dal Consiglio di amministrazione
dell'Universita'  di  anno in anno, oltre alla tassa di diploma di L.
800.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 27 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                                                SEGNI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 aprile 1952
  Atti del Governo, registro n. 53, foglio n. 8. - FRASCA