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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 novembre 1951, n. 1785

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali dell'Esercito in congedo illimitato.

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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 19-4-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 87 della Costituzione;
  Visto  l'art.  170  del  testo  unico  delle leggi sul reclutamento
dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329;
  Visto  l'art.  4  della legge 22 gennaio 1934, n. 115, sui soccorsi
giornalieri  alle  famiglie  bisognose  dei  militari richiamati alle
armi, e successive modificazioni;
  Sulla proposta del Ministro per la difesa;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Nell'anno  1952 potranno essere richiamati alle armi per istruzione
tremilatrecento  sottufficiali  in  congedo  illimitato delle Armi di
fanteria,   cavalleria,   artiglieria   e   genio   e   del  Servizio
automobilistico, appartenenti ad alcuni distretti militari dipendenti
dai Comandi militari territoriali di Torino, Genova, Milano, Bolzano,
Padova,  Bologna,  Firenze,  Roma,  Bari,  Napoli  e  Palermo,  delle
seguenti classi di leva:
    per  i  marescialli  dei  tre  gradi e gli aiutanti di battaglia,
classe 1909 e successive;
    per i sergenti maggiori e i sergenti, classe 1914 e successive.
  Potranno,  inoltre,  essere  richiamati  Cinquecento  sottufficiali
delle   Armi   indicate   al   primo  comma  del  presente  articolo,
prescindendo dalla classe di appartenenza, purche' ancora soggetti ad
obblighi militari.