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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1951, n. 1774

Modificazioni allo statuto dell'Università cattolica del "Sacro Cuore" di Milano.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 8-4-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di 
Milano, approvato con regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163,  e
modificato con regio decreto 17 ottobre 1941, n.  1282,  con  decreto
del Capo provvisorio dello Stato  27  luglio  1947,  n.  1242  e  con
decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1949, n. 1026; 
  Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, 
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; 
  Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive 
modificazioni; 
  Vedute le proposte di modifica allo statuto formulate dalle 
autorita'  accademiche  dell'Universita'  anzidetta  Riconosciuta  la
particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte; 
  Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica 
istruzione; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto 
col Ministro per il tesoro; 
 
                              Decreta: 
 
  Lo statuto dell'Universita' cattolica del "Sacro Cuore" di Milano, 
approvato e modificato con i decreti sopraindicati  e'  ulteriormente
modificato nel senso che viene istituita la Facolta' di  agraria  che
rilascia la laurea in scienze agrarie. 
  Alla predetta Facolta' di agraria sono assegnati sei posti di 
professore di ruolo, di  cui  all'annessa  tabella  n.  1.  Le  tasse
relative sono determinate nell'annessa tabella n. 4. 
  I seguenti articoli dell'attuale statuto dell'Universita' anzidetta 
sono modificati come appresso: 
  Art. 2. - Il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  L'Universita' cattolica e' costituita dalla Facolta' di 
giurisprudenza; 
    dalla Facolta' di scienze politiche; 
    dalla Facolta' di economia e commercio; 
    dalla Facolta' di lettere e filosofia; 
    dalla Facolta' di magistero; 
    dalla Facolta' di agraria. 
 
                              CAPO III 
                       ORDINAMENTO DEGLI STUDI 
                              SEZIONE I 
  La dicitura: "Disposizioni commi alle cinque Facolta'" e' 
modificata  nel  modo  seguente:  "Disposizioni   comuni   alle   sei
Facolta'". 
  Art. 5. - E' sostituito dal seguente: 
  Nell'Universita' sono conferite le seguenti lauree e diplomi: 
    nella Facolta' di giurisprudenza: la laurea in giurisprudenza; 
    nella Facolta' di scienze politiche: la laurea in scienze 
politiche; 
    nella Facolta' di economia e commercio: la laurea in economia e 
commercio; 
    nella Facolta' di lettere e filosofia: la laurea in lettere e la 
laurea in filosofia; 
    nella Facolta' di magistero: la laurea in materie letterarie, la 
laurea in pedagogia, la laurea in lingue e letterature straniere e il
diploma di abilitazione alla vigilanza nelle scuole elementari; 
    nella Facolta' di agraria: la laurea in scienze agrarie; 
    nella Scuola di statistica: il diploma di statistica. 
  Dopo l'attuale art. 19, sono inseriti i seguenti nuovi articoli 
relativi alla istituzione della Facolta' di agraria, col  conseguente
spostamento della numerazione degli articoli successivi. 

              Parte di provvedimento in formato grafico