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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 dicembre 1951, n. 1748

Inclusione dell'abitato di Gela (Caltanissetta) tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 21-3-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
  Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
  Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;
  Visto   il   parere   del   Comitato   tecnico-amministrativo   del
Provveditorato  alle  opere  pubbliche con sede in Palermo, n. 28964,
emesso nell'adunanza del 16 novembre 1951;
  Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

                              Decreta:

  A  norma  dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30
giugno  1918,  n. 1019, e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9
luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D
allegata  alla  legge  stessa  (consolidamento  di  frane minaccianti
abitati) quello di Gela, in provincia di Caltanissetta.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 24 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                                              ALDISIO

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 febbraio 1952
  Atti del Governo, registro n. 50, foglio n. 55. - FRASCA