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LEGGE 24 luglio 1951, n. 1740

Adesione ed esecuzione della Convenzione sui privilegi e le immunità delle istituzioni specializzate.

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Testo in vigore dal: 6-3-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica,  e'  autorizzato ad aderire alla
Convenzione   sui   privilegi   e   le  immunita'  delle  istituzioni
specializzate,  adottate  dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite
con  risoluzione 21 novembre 1947 nonche' agli Annessi riguardanti le
singole istituzioni.