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LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1739

Ratifica ed esecuzione delle seguenti Convenzioni internazionali firmate a Ginevra l'8 dicembre 1949: a) Convenzione relativa al trattamento dei prigionieri di guerra; b) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei malati delle Forze armate in campagna; c) Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti, dei malati e dei naufraghi delle Forze armate sul mare; d) Convenzione relativa alla protezione delle persone civili in tempo di guerra.

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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-3-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare le
seguenti  Convenzioni  internazionali  firmate a Ginevra l'8 dicembre
1949:
    a)  Convenzione  relativa,  al  trattamento  dei  prigionieri  di
guerra;
    b)  Convenzione per il miglioramento della sorte dei feriti e dei
malati delle forze armate in campagna;
    c)  Convenzione  per il miglioramento della sorte dei feriti, dei
malati e dei naufraghi delle forze armate di mare;
    d)  Convenzione  relativa alla protezione delle persone civili in
tempo di guerra.