stai visualizzando l'atto

LEGGE 26 febbraio 1952, n. 67

Nuove norme sullo stato giuridico dei salariati dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/10/1957)
nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-3-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I   salariati  dello  Stato,  ad  eccezione  di  quelli  dipendenti
dall'Amministrazione  delle ferrovie dello Stato, sono di ruolo e non
di ruolo.
  I  salariati  di  ruolo,  assunti  cioe'  stabilmente ed iscritti a
matricola, vengono denominati operai permanenti.
  I  salariati  non di ruolo, assunti cioe' a tempo, con contratti di
lavoro  di  durata  non superiore alla scadenza dell'anno finanziario
(in  corso)  ma rinnovabili e rescindibili, vengono denominati operai
temporanei.