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LEGGE 10 gennaio 1952, n. 38

Concessione di prestiti a breve scadenza agli impiegati statali assistiti dall'E.N.P.A.S. e sostituzione dell'art. 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, e successive modificazioni.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/11/1956)
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vigente al 16/04/2024
Testo in vigore dal:  7-12-1956
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'art. 29 della legge 19 gennaio 1942, n. 22, modificato dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 103, è sostituito dal seguente:
"L'Ente è autorizzato ad investire le disponibilità finanziarie eccedenti le sue normali necessità:
a) in titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
b) in mutui fruttiferi alle Province, ai Comuni e loro Consorzi, nelle forme e alle condizioni stabilite per i mutui che concede la Cassa depositi e prestiti;
c) in depositi fruttiferi presso la Cassa depositi e prestiti;
d) in anticipazioni al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato;
e) in acquisto di beni immobili urbani;
((f) in partecipazioni al capitale costitutivo di istituti ed enti con scopi di pubblica utilità, in conformità alle leggi ed ai decreti che specificatamente le autorizzano, ed in obbligazioni emesse dagli istituti ed enti predetti))
;
g) in prestiti a breve scadenza al personale civile di ruolo e non di ruolo ed a quello militare dello Stato appartenente alle categorie assistibili dall'Ente indicate nell'art. 4 del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147.
Le anticipazioni previste dalla lettera d) saranno regolate da apposita convenzione, mediante la quale il Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato assicurerà all'Ente un interesse pari a quello che conseguirà nelle operazioni di credito ai dipendenti dello Stato.
Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, nonché quello del tesoro autorizzano per ciascun esercizio finanziario la quota delle disponibilità da investire nelle operazioni di cui alla lettera e), in base a programmi predisposti dall'Ente.
Le operazioni di cui alla lettera f) debbono essere sottoposte alla preventiva autorizzazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
La somma da destinare alle operazioni di cui alle lettere e) ed f) non può superare, comunque, la quinta parte dell'ammontare complessivo delle suddette disponibilità dell'Ente.
I prestiti di cui alla lettera g) da concedersi secondo le norme stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'Ente, non possono superare l'importo netto di una mensilità della retribuzione complessiva, costituita da stipendio, paga od altra analoga competenza che ne tenga luogo, indennità di carovita, indennità di caropane ed ogni altra indennità od assegno mensile a carattere continuativo, e debbono essere recuperati mediante dodici trattenute mensili consecutive, a partire dal mese successivo a quello in cui viene effettuata la corresponsione del prestito a cura delle Amministrazioni statali per conto dell'Ente.
In caso di cessazione dal servizio, il recupero avviene a carico dei trattamenti di quiescenza o di licenziamento.
Sull'importo lordo di ciascun prestito vengono trattenuti anticipatamente gli interessi comprensivi di una quota per le spese di amministrazione e per la copertura dei rischi della operazione, nella misura che sarà stabilita per ciascun esercizio finanziario, dal Consiglio di amministrazione dell'Ente con propria delibera da sottoporre all'approvazione del Ministero del lavora e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro.
Tale misura non potrà, comunque, superare quella analoga fissata per i prestiti concessi dal Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato".