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LEGGE 4 novembre 1951, n. 1636

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di pagamenti e di compensazioni tra i Paesi Europei per il 1949-50, firmato a Parigi il 7 settembre 1949.

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Testo in vigore dal: 3-2-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il   Presidente   della  Repubblica  e'  autorizzato  a  ratificare
l'Accordo  internazionale di pagamenti e di compensazioni fra i Paesi
Europei per il 1949-50 firmato a Parigi il 7 settembre 1949.