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LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1618

Norme transitorie per l'applicazione della legge 4 novembre 1950, n. 1068, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche del vino tipico denominato "Moscato di Pantelleria" e della legge 4 novembre 1950, n. 1069, portante norme relative al territorio di produzione ed alle caratteristiche dei vini tipici denominati "Marsala".

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Testo in vigore dal: 29-1-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  della  legge  4  novembre 1950, n. 1068, portanti
norme  relative  al  territorio di produzione ed alle caratteristiche
del  vino  tipico denominato "Moscato di Pantelleria" e della legge 4
novembre  1950,  n.  1069,  portante  norme relative al territorio di
produzione   ed  alle  caratteristiche  dei  vini  tipici  denominati
"Marsala",  non  si applicano ai prodotti gia' esistenti alla data di
entrata  in  vigore delle predette leggi, inclusi fra essi sia quelli
gia'  pronti  presso  le  fabbriche,  sia  quelli  esistenti presso i
rivenditori.
  Per  lo  smaltimento dei suddetti prodotti sono concessi i seguenti
termini, decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge:
    a) per i prodotti esistenti nelle fabbriche: giorni 30;
    b)  per  i  prodotti  esistenti  fuori delle fabbriche (depositi,
commercianti,  ecc.):  giorni  90,  elevati  a sei mesi per quelli in
bottiglia.