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LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1567

Concessione di un mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti alla Fondazione figli degli italiani all'estero.

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Testo in vigore dal: 18-1-1952
    La  Camera  dei  deputati  e  il  Senato  della  Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  Cassa  depositi  e prestiti e' autorizzata a concedere un mutuo
sino  alla concorrenza di lire 83.675.000 alla Fondazione figli degli
italiani all'estero per la liquidazione di passivita' arretrate e per
l'estinzione  anticipata  del  mutuo di lire 25.000.000 concesso alla
Fondazione predetta in virtu' della legge 28 giugno 1939, n. 889.
  Detto  mutuo sara' ammortizzabile a decorrere dal 1 giugno 1951, in
35  anni,  e  le  relative  annualita'  comprensive  delle  quote  di
ammortamento  e  degli  interessi  al saggio vigente al momento della
concessione  saranno  iscritte  nello stato di previsione della spesa
del  Ministero  degli affari esteri e versate direttamente alla Cassa
depositi e prestiti.