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LEGGE 2 dicembre 1951, n. 1549

Finanziamenti straordinari a favore dell'Ente acquedotti siciliani.

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Testo in vigore dal: 27-1-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Eautorizzata  la  spesa  di  lire un miliardo da assegnare all'Ente
acquedotti  siciliani e da erogarsi in due rate uguali negli esercizi
1950-1951  e  1951-1952  per  provvedere  ai  sensi dell'ultimo comma
dell'art.  1  del  decreto  legislativo  17  aprile  1948, n. 774, al
finanziamento  delle  opere  indicate  alle  lettere  a), b), c) e d)
dell'articolo 1 della legge istitutiva 19 gennaio 1942, n. 24.
  La  relativa  spesa  sara'  iscritta  nello stato di previsione del
Ministero  dei  lavori  pubblici  in  ragione di lire 500.000.000 per
ciascuno dei due esercizi suddetti.
  Le  somme  non  impegnate in un esercizio possono essere utilizzate
negli esercizi successivi.