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LEGGE 2 gennaio 1952, n. 1

Aumento a favore dell'Erario dell'addizionale su vari tributi prevista dal decreto-legge 30 novembre 1937, n. 2145, e successive modificazioni.

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Testo in vigore dal: 22-1-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'addizionale  istituita,  col  decreto-legge  30 novembre 1937, n.
2145,  convertito  nella  legge  25 aprile 1938, n. 614, ed elevata a
centesimi  5  per  ogni  lira  di  vari  tributi erariali, comunali e
provinciali,  con  decreto  legislativo  18 febbraio 1946, n. 100, e'
ulteriormente  elevata  per  il  periodo 1 gennaio 31 dicembre 1952 a
centesimi 10.
  Il  maggior  provento  dipendente  dall'aumento  di  cui  al  comma
precedente  e'  riservato  all'Erario  e  sara'  versato  in apposito
capitolo dello stato di previsione dell'entrata.