stai visualizzando l'atto

LEGGE 18 dicembre 1951, n. 1515

Norme per il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti in Austria o in Germania da coloro che riacquistano la cittadinanza italiana ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 1948, n. 23, e per l'abilitazione degli stessi all'esercizio della professione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
nascondi
Testo in vigore dal: 20-1-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Coloro  che  riacquistano  la  cittadinanza  italiana  ai sensi del
decreto  legislativo  2  febbraio  1948,  n.  23, possono ottenere il
riconoscimento  dei  titoli  di  studio  conseguiti  in Germania o in
Austria  e l'abilitazione allo esercizio professionale nei casi, alle
condizioni e nei limiti stabiliti dagli articoli seguenti.