stai visualizzando l'atto

LEGGE 4 novembre 1951, n. 1511

Trasferimento a nomina nel Corpo delle armi navali di ufficiali del Corpo dello stato maggiore.

nascondi
Testo in vigore dal: 20-1-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  capitani  di  corvetta  e  i  tenenti  di  vascello  in servizio
permanente  effettivo,  in  possesso  di laurea in ingegneria civile,
industriale, navale e meccanica, in chimica, chimica industriale o in
fisica,  possono  essere  trasferiti a domanda nel ruolo del servizio
permanente effettivo del Corpo delle armi navali.
  Possono  altresi'  essere  nominati  a  domanda ufficiali del Corpo
delle  armi  navali  nel  ruolo  del  servizio permanente effettivo i
capitani  di corvetta e i tenenti di vascello collocati in ausiliaria
o   dispensati   dal  servizio  permanente  effettivo  a  domanda  in
applicazione  dei  decreti  legislativi  14 maggio 1946, n. 384, e 31
maggio  1946,  n.  490,  o che si trovino, da data non anteriore al 1
gennaio  1947,  in  posizione di fuori organico, ausiliaria o congedo
provvisorio  per rinuncia all'avanzamento, e che siano in possesso di
una  delle  lauree  indicate  nel  precedente  comma.  Gli  ufficiali
anzidetti devono aver rivestito il grado di capitano di corvetta o di
tenente di vascello all'atto della cessazione dal servizio permanente
effettivo.
  Le  domande degli interessati dovranno pervenire al Ministero della
difesa  entro  sessanta  giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.