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LEGGE 22 dicembre 1951, n. 1379

Istituzione di una imposta unica sui giuochi di abilità e sui concorsi pronostici disciplinati dal decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/02/1999)
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Testo in vigore dal: 12-1-1952
al: 13-4-1955
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    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  tassa  prevista  dall'art.  6 del decreto legislativo 14 aprile
1948,  n.  496,  che  assume  la  denominazione  di imposta unica sui
giuochi  di  abilita' e sui concorsi pronostici, e' elevata al 23 per
cento.
  Quando,  peraltro,  l'ammontare  complessivo delle poste di giuoco,
determinato  nel  modo  previsto dall'articolo 2, non superi per ogni
singola manifestazione del giuoco o concorso periodico i 150 milioni,
l'imposta e' dovuta in base alle aliquote seguenti:

sino a 30 milioni di lire ..... 8 - %
     " 40 " " ..... 9,25 %
     " 50 " " ..... 10,50%
     " 60 " " ..... 11,75%
     " 70 " " ..... 13 - %
     " 80 " " ..... 14,25%
     " 90 " " ..... 15,50%
     " 100 " " ..... 16,75%
     " 110 " " ..... 18 - %
     " 120 " " ..... 19,25%
     " 130 " " ..... 20,50%
     " 140 " " ..... 21,75%
     " 150 " " ..... 23 - %

  Per  le  somme  intermedie,  la  misura  delle  aliquote  e' quella
risultante dall'applicazione della seguente formula:
                     y = 0.000.000.125 x + 4,25
  nella quale y e' l'aliquota corrispondente all'ammontare x.