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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1312

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-1-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Genova, approvato
con  regio  decreto  7  ottobre  1926, n. 2054, e modificato con regi
decreti  13  ottobre  1927,  n.  2846,  25  ottobre 1928, n. 3510, 31
ottobre  1929,  n. 2396, 30 ottobre 1930, n. 1859, 1 ottobre 1931, n.
1371,  27  ottobre 1932, n. 2086, 6 dicembre 1934, n. 2281, 1 ottobre
1936,  n.  2474,  20  aprile  1939, n. 1086, 16 marzo 1942, n. 324, 5
settembre  1942, n. 1236, 24 ottobre 1942, n. 1671, e con decreti del
Presidente  della  Repubblica  2  novembre  1948, n. 1505, 30 ottobre
1949, n. 1059;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalla
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministero per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  La  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Genova, approvato e
modificato  con  i  decreti  sopraindicati,  e'  cosi'  ulteriormente
modificato:
  Dopo l'art. 167 sono aggiunti i seguenti nuovi articoli:
    "Scuola  di  specializzazione  in  chirurgia  generale  e terapia
chirurgica".
  Art.  168. - La scuola di specializzazione in chirurgia generale ha
sede presso la clinica chirurgica generale.
  Il  corso  degli studi della predetta scuola ha la durata di cinque
anni. Potra' esservi ammesso un numero massimo di venti allievi.
  Art.  169.  -  Gli  insegnamenti che vengono impartiti nella scuola
sono i seguenti:
    1) patologia chirurgica e semeiologica;
    2)  clinica  chirurgica  (traumatologia  chirurgica  di  urgenza,
chirurgia   infantile,  neuropatologia  chirurgica  e  chirurgia  del
sistema nervoso, ginecologia, urologia, otorinolaringoiatria);
    3) anatomia chirurgica;
    4) anatomia patologica;
    5) tecnica chirurgica;
    6) ortopedia;
    7)  medicina  legale  in  rapporto alla chirurgia (assicurazioni,
infortunistica);
    8) radiologia applicata alla chirurgia;
    9) chirurgia di guerra;
    10) anestesiologia.
  I  detti insegnamenti saranno integrati, oltre che da esercitazioni
cliniche, da esami di laboratorio vertenti specialmente sulle materie
seguenti:
    1) istologia patologica;
    2) batteriologia;
    3) sierologia;
    4) clinica biologica.
  Art.  170.  --  Gli  insegnamenti  della scuola si svolgono secondo
l'ordine seguente:
    1° anno:
      1) anatomia chirurgica;
      2) patologia chirurgica;
      3) semeiotica chirurgica;
      4) radiologia.
    Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio:
      1) istologia patologica;
      2) batteriologia;
      3) sierologia.
    2° anno:
      1) semeiotica chirurgica;
      2) patologia chirurgica;
      3) anatomia chirurgica;
      4) anatomia patologica.
    Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio:
      1) esercitazioni di semeiotica chirurgica;
      2) esercitazioni di chimica biologica;
      3) esercitazioni di istologia patologica.
    3° anno:
      1) clinica chirurgica (diagnostica e terapia);
      2) clinica chirurgica (ginecologia);
      3) clinica chirurgica (neurologia);
      4) clinica chirurgica (otorinolaringoiatria);
      5) clinica chirurgica (ortopedia).
    Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio:
      1) esercitazioni di diagnostica e terapia;
      2) esercitazioni di ginecologia;
      3) esercitazioni di urologia.
    4° anno:
      1) clinica chirurgica (traumatologia);
      2) clinica chirurgica (chirurgia d'urgenza);
      3) clinica chirurgica (chirurgia infantile);
      4) clinica chirurgica (anestesiologia).
    Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio:
      1) esercitazioni di traumatologia;
      2) esercitazioni di chirurgia d'urgenza;
      3) esercitazioni di anestesia e reanimazione.
    5° anno:
      1) clinica chirurgica, (chirurgia del sistema nervoso);
      2) clinica chirurgica (chirurgia di guerra);
      3) medicina legale in rapporto alla chirurgia;
      4) tecnica operatoria.
    Esercitazioni cliniche, ricerche ed esami di laboratorio:
      1)   esercitazioni   sul   sistema  nervoso  in  rapporto  alla
chirurgia;
      2) esercitazioni (tecnica degli apparecchi);
      3) esercitazioni (di infortunistica).
  Art.  171.  - Gli allievi sono tenuti a frequentare assiduamente le
lezioni  ed  i  laboratori  della clinica chirurgica secondo l'orario
stabilito   dal   Consiglio   di   facolta'  al  principio  dell'anno
accademico,  ed a partecipare attivamente alle esercitazioni cliniche
e di laboratorio.
  Il  direttore  della  scuola  potra'  prescrivere  che  gli allievi
frequentino  per determinati periodi le lezioni e le esercitazioni di
laboratorio  in  altri  istituti  della  Universita'  od  in  reparti
ospedalieri,  secondo  gli accordi che saranno stati stabiliti a tale
scopo con l'amministrazione ospedaliera.
  Gli  allievi  sono  pure  tenuti  a  compiere, a turno, il servizio
d'internato  nella  clinica, della durata complessiva di mesi sei per
ogni anno della scuola.
  A  controllo della presenza degli allievi sara' tenuto dalla scuola
un registro sul quale essi apporranno giornalmente la loro firma.
  L'allievo  che non abbia soddisfatto gli obblighi imposti da questo
articolo non sara', ammesso a sostenere gli esami.
  Art.  172.  -  Il  direttore  e  gli  insegnanti  della  scuola  si
accerteranno  durante  l'anno  accademico  dell'operosita' scolastica
degli allievi con interrogazioni e vigilando sulle loro esercitazioni
pratiche e sui loro turni di servizio interno.
  Art. 173. - Al termine di ogni anno della scuola sara' accertato il
profitto  di  ciascun  allievo  con  esami  speciali.  Questi vengono
sostenuti per gruppi di disciplina strettamente affini tra loro.
    1° Anno: radiologia;
    2°  Anno:  semeiotica  chirurgica, patologia chirurgica, anatomia
chirurgica, anatomia patologica;
    3° Anno: ortopedia;
    4° Anno: traumatologia, chirurgia d'urgenza, anestesiologia;
    5°  Anno: clinica chirurgica, tecnica operatoria, medicina legale
in rapporto alla chirurgica.
  Art. 174. - L'esame speciale per ciascun gruppo consiste in:
    a)  una prova orale sugli argomenti attinenti alle materie svolte
durante l'anno;
    b) una prova pratica (esami, analisi o ricerche di laboratorio).
  Art.  175. - L'esame speciale viene sostenuto dallo allievo davanti
ad  una  Commissione  composta  dal  direttore  della  scuola e dagli
insegnanti  delle  singole discipline. La Commissione e' nominata dal
rettore su proposta del Consiglio della facolta'.
  Art.  176.  - Dell'esito dell'esame speciale sara' redatto verbale,
contenente  anche  il  giudizio  della Commissione sulla preparazione
culturale  specifica  dello allievo e sul suo addestramento tecnico e
pratico nello esercizio della specialita'.
  Art.  177.  - Gli allievi che abbiano superato l'esame speciale del
quinto  anno  saranno  ammessi a sostenere l'esame finale di diploma.
Questo  consistera'  nella  presentazione  e  discussione di una tesi
scritta  svolta su un tema di chirurgia preventivamente approvato dal
direttore della, scuola.
  Art.   178.  -  L'esame  finale  viene  sostenuto  davanti  ad  una
Commissione,  nominata dal preside della Facolta' e composta di sette
membri:  il  direttore  della  scuola,  presidente, tre professori di
ruolo  di  materie  affini  alla  specialita' e tre liberi docenti in
materia chirurgica.
  Art.  179.  -  Agli  allievi  che  abbiano  ottenuta l'approvazione
nell'esame  finale  verra'  rilasciato  il  diploma di specialista in
chirurgia.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1950

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1951
  Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 48. - FRASCA