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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1950, n. 1311

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

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vigente al 27/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-1-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con  regio  decreto  20 aprile 1939, numeri 1162, modificato con regi
decreti  26 ottobre 1940, n. 1901; 4 maggio 1942, n. 557; 5 settembre
1942,  numero  1120;  e  modificati  con decreti del Presidente della
Repubblica  26  febbraio  1949, n. 612; 23 settembre 1949, n. 931; 30
ottobre 1949, n. 1059; 5 aprile 1950, n. 284;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive,
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  L'art.  1  e' sostituito dal seguente: "L'Universita', di Napoli e'
governata  dal  presente  statuto per tutto quanto non e' previsto da
leggi o regolamenti".
  Art.  2.  -  "L'anno accademico viene inaugurato in seduta solenne,
con  l'intervento  in  forma  ufficiale  del  Corpo  accademico,  dei
professori incaricati, dei liberi docenti e degli studenti".
  Art.  6.  -  Nel primo capoverso le parole "nei suoi istituti" sono
sostituite dalle seguenti "negli istituti".
  Il  secondo  capoverso  e'  sostituito dal seguente: "Essi ricevono
sotto  ogni  forma,  cure  ed  assistenza  nelle  istituzioni  a cio'
destinate".
  Art.  14.  - Nel primo capoverso sono soppresse le arole "nell'anno
accademico successivo".
  Art.  22.  -  Gli  insegnamenti  fondamentali di "Economia politica
comporativa"  e di "diritto corporatio" previsti anche nei successivi
articoli,   assumono   rispettivamente   la  seguente  denominazione:
"economia politica" e "diritto del lavoro".
  L'insegnamento  complementare di cui al n. 2 assume i denominazione
di: "demografia generale".
  Sono  soppressi  gli insegnamenti di "legislazione del lavoro" e di
"diritto  aeronautico".  L'insegnamento  di  "diritto  marittimo"  e'
sostituito con quello di "diritto della navigazione".
  Art.  23.  -  Alla  lettera C gli insegnamenti di "legislazione del
lavoro"  e  "diritto aeronautico" sono costituiti rispettivamente con
quelli di: "diritto del lavoro" e di "diritto della navigazione".
  Alla  lettera  D  gli  insegnamenti  di  "diritto corporativo" e di
"scienza   delle  finanze  e  diritto  finanziario"  sono  sostituiti
rispettivamente  con  quelli  di:  "diritto del lavoro" e di "diritto
ecclesiastico".
  L'Istituto di discipline corporative, di cui agli articoli 31-38 e'
soppresso. I predetti articoli sono sostituiti dai seguenti relativi
  all'istituzione   di   un   "Istituto   di  diritto  costituzionale
  comparato".
Art. 31. - Alla, Facolta' di giurisprudenza e' annesso l'Istituto
di diritto costituzionale comparato" (Seminario).
  L'Istituto  di  diritto  costituzionale  comparato,  ordinato  come
Seminario,   ha   lo  scopo  di  promuovere  nel  campo  del  diritto
costituzionale  le  ricerche  scientifiche,  di  addestrare in esse e
perfezionare  studenti, di integrare l'insegnamento della materia con
esercitazioni pratiche, di contribuire, in genere, al progresso della
disciplina,   con  pubblicazioni  ed  iniziative  opportune  e  e  di
costruire  un centro di raccolta e di studio del materiale dottrinale
e legislativo estero attinente al diritto costituzionale.
  Art.  32.  -  L'istituto  e'  diretto  dal  professore di ruolo del
diritto costituzionale il quale e' coadiuvato da liberi docenti.
  Art.  33.  -  L'Istituto  e' diviso in tre sezioni: la prima per il
materiale  relativo agli Stati europei orientali, la seconda relativa
agli Stati europei occidentali, a terza per tutti gli altri Stati.
  Art.  34.  - Sono ammessi a frequentare l'Istituto gli studenti e i
laureati  della  Facolta'.  Sono  ammessi,  altresi',  gli studenti e
laureati  di  altre  Facolta',  che  in  base  a  regolare domanda ne
ottengano l'autorizzazione dal direttore.
  Art.  35.  -  Sono  preposti all'Istituto otto assistenti volontari
nominati  dal  direttore  e  eventualmente assistenti appartenenti ai
ruoli universitari.
  Per  la  nomina  ad assistente occorre la conoscenza per lo meno di
due lingue straniere.
  Art.  36.  -  Il  regolamento  interno dell'Istituto e' umanato dal
direttore   previa  approvazione  del  Consiglio  della  Facolta'  di
giurisprudenza.
  Art.  37.  -  Chi  frequenta  l'Istituto  deve  osservare  le norme
disciplinari   e  didattiche  contenute  nel  rispettivo  regolamento
interno o impartite dal direttore.
  In  caso  di  trasgressione  puo'  essere  sospeso  o escluso dalla
frequenza inteso il Senato accademico.
  Art.  38.  -  A  chi  frequenta  l'istituto  per almeno sei mesi il
direttore  puo' rilasciare un attestato delle ricerche eseguite e dei
risultati raggiunti.
  Attuale art. 69. - Dopo la lettera f) e' aggiunto:
    g) "la laurea in scienze biologiche;
    h) la laurea in scienze geologiche".
  Attuale  art.  77.  -  Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in fisica e in matematica e fisica e' aggiunto quello di:
    13) Geometria differenziale".
  Attuale  art. 94. - Nel primo capoverso dopo le parole: "in fisica"
sono  aggiunte  le  seguenti:  "in  scienze  biologiche  e in scienze
geologiche".
  Dopo  l'attuale  art.  98  sono  inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi  alla  creazione dei corsi di laurea in scienze biologiche e
in  scienze  geologiche,  con  lo spostamento della numerazione degli
articoli successivi.

                    Laurea in scienze biologiche

  Art.  99.  -  Le materie di insegnamento per il conseguimento della
laurea in scienze biologiche sono le seguenti:
    Fondamentali:
      Istituzioni di matematiche;
      Fisica;
      Chimica generale ed inorganica;
      Chimica organica;
      Botanica (biennale);
      Zoologia (biennale);
      Anatomia comparata;
      Anatomia umana;
      Istologia e embriologia;
      Fisiologia generale (biennale);
      Chimica biologica;
      Igiene;
    Complementari:
      Chimica fisica;
      Biologia generale;
      Antropologia;
      Genetica;
      Patologia generale;
      Microbiologia;
      Parassitologia;
      Entomologia agraria;
      Fisiologia vegetale;
      Patologia vegetale;
      Geologia;
      Paleontologia;
      Statistica.
  Art.  100.  -  Per  essere ammesso all'esame di laurea, lo studente
deve  aver  seguito  i  corsi  e  superato  gli  esami  in  tutti gli
insegnamenti  fondamentali  e  almeno  in quattro da lui scelti tra i
complementari. L'esame di laurea consiste:
    a)   nella,   discussione   di   una   dissertazione  scritta,  i
sperimentale o di carattere critico originale, riferentisi a ricerche
u   discipline   biologiche   eseguite   presso  uno  degli  Istituti
frequentati dallo studente nel secondo biennio di studi;
    b) nell'esposizione e discussione di due su tre argomenti orali a
scelta  del  candidato e di materia differente da quella su cui verte
la dissertazione scritta;
    c)  in  quattro  prove  pratiche  orali  di  zoologia,  botanica,
anatomia comparata e istologica e embriologia.
  Queste prove pratiche precedono quelle delle lettere a) e b).
  Art.  101.  -  I  laureati  in medicina e chirurgia sono ammessi al
terzo  anno  per  la  laurea in scienze biologiche; quelli forniti di
laurea  in  chimica,  o  in fisica, o in farmacia, al secondo anno. I
laureati in scienze naturali vengono di regola ammessi al terzo anno;
ma  se  hanno svolto la dissertazione di laurea in materie biologiche
potranno  essere  ammessi  al  quarto  anno, su conforme parere della
Facolta'.  I  laureati  in  scienze  geologiche sono ammessi al terzo
anno.
  Coloro  che sono provvisti di altra laurea ed aspirano a conseguire
quella in scienze biologiche sono ammessi all'anno di corso che viene
stabilito  caso per caso con decreto rettorale, udito il parere della
Facolta' e tenuto conto degli studi seguiti e degli esami superati.
  In  ogni  caso  i  richiedenti debbono essere forniti di diploma di
maturita' classica o scientifica.

                    Laurea in scienze geologiche.

  Art.  102.  -  Le  materie di insegnamento per la laurea in scienze
geologiche sono le seguenti:
    Fondamentali:
      Istituzioni di matematiche;
      Fisica sperimentale (biennale);
      Chimica generale ed inorganica con elementi di organica;
      Mineralogia;
      Geologia;
      Geologia applicata;
      Paleontologia;
      Geografia;
      Geografia fisica;
      Topografia e cartografia;
      Fisica terrestre;
      Petrografia;
    Complementari:
      Chimica organica;
      Chimica, fisica;
      Geodesia;
      Astronomia;
      Zoologia;
      Botanica;
      Antropologia;
      Vulcanologia;
      Analisi matematica (algebrica e infinitesimale) (biennale);
      Meccanica razionale con elementi di statica grafica e disegno.
  Art.  103. - Gli insegnamenti di "botanica" e di "zoologia" debbono
avere indirizzo biogeografico.
  L'insegnamento  di  analisi  matematica  comprendera'  per  un anno
analisi  algebrica  e  per  un  altro anno analisi infinitesimale: lo
studente dovra' sostenere due esami distinti.
  Lo  studente  deve frequentare nel secondo biennio di studi per due
anni  il  laboratorio  di  geologia  o  di mineralogia per in anno il
laboratorio di mineralogia o di geologia.
  Art. 104. - Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve
aver  seguito  i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti
fondamentali e almeno in quattro da lui scelti tra i complementari.
  L'esame di laurea, consiste:
    a)  nella discussione di una dissertazione scritta sperimentale o
di  carattere  critico originale riferentisi a ricerche su discipline
geo-mineralogiche  eseguite  presso uno degli Istituti della Facolta'
di scienze frequentati dallo studente nel secondo biennio di studi;
    b)  nella esposizione e discussione di due su tre argomenti orali
a scelta del candidato e di materia differente da quella su cui verte
la dissertazione scritta;
    c)  in  tre  prove pratiche orali sui minerali, sulle rocce e sui
fossili.
  Queste prove pratiche, precedono quelle delle lettere a) e i).
  Art.  105.  -  I  laureati in ingegneria o in chimica, o in scienze
biologiche  sono  ammessi  al  terzo  anno  per la laurea, in scienze
geologiche;  quelli laureati in fisica al secondo anno. I laureati in
scienze naturali vengono di regola ammessi al terzo anno; ma se hanno
svolto  la  dissertazione  di  laurea in discipline geo-mineralogiche
potranno  essere  ammessi  al  quarto  anno, su conforme parere della
Facolta'.  Coloro  che  sono  provvisti di altra laurea ed aspirano a
conseguire  quelle  in  scienze  geologiche  sono ammessi all'anno di
corso  che viene stabilito caso per caso con decreto rettorale, udito
il  parere  della Facolta' e tenuto conto degli studi seguiti e degli
esami superati. In ogni caso i richiedenti debbono essere forniti del
diploma di maturita' classica, o scientifica.
  Art.  106. - Le spese relative al funzionamento dei corsi di laurea
in  "scienze biologiche" ed in "scienze geologiche" sono a carico del
bilancio ordinario della Universita' di Napoli.
  Attuale art. 101. - E' inserito il seguente nuovo comma:
  Per    l'insegnamento   biennale   di   "Chimica   farmaceutica   e
tossicologica"  e  per  quello triennale di "esercitazioni di chimica
farmaceutica e tossicologica" lo studente deve sostenere un esame per
ciascun anno di corso.
  Attuale art. 103. - Il comma a) e' sostituito dal seguente:
    a)   "un   colloquio  su  argomenti  di  chimica  farmaceutica  e
tossicologica   sulle   droghe   e   piante  medicinali  e  sul  loro
riconoscimento,   una  consultazione  della  farmacopea  ufficiale  e
relativo commento farmacologico, comprese le tabelle della posologia,
dei  veleni  e  degli  stupefacenti  e infine domande di legislazione
farmaceutica".
  Attuale art. 119. - Agli insegnamenti complementari del triennio di
studi di applicazione del corso di laurea in architettura e' aggiunto
quello di:
    "Materie giuridiche".
  Attuale art. 123. - E' sostituito dal seguente:
  L'esame di laurea consiste:
    a)   nella   redazione  di  un  progetto  di  architettura  o  di
urbanistica, o di restauro o di una monografia su argomento di storia
dell'architettura;  il progetto di architettura o di urbanistica o di
restauro deve essere completo nei riguardi dell'arte e della tecnica,
in  modo  da  poter essere considerato esecutivo in ogni sua parte, e
svolto dallo studente durante l'ultimo anno di corso;
    b)  in  due  prove  grafiche  estemporanee,  l'una  di  carattere
prevalentemente   artistico,  l'altra  di  carattere  prevalentemente
tecnico attinente alla scienza delle costruzioni;
    c)  in  una discussione artistica, scientifica e tecnica su tutte
le  materie  d'insegnamento, sulle prove di esami e sullo svolgimento
del progetto o della monografia.
  Il  progetto  e  gli  altri  lavori  di  esame  rimangono presso la
Segreteria  per  non meno di tre anni, trascorsi i quali, ed entro il
periodo  di  due  anni successivi, il Rettore, udito il Preside, puo'
autorizzarne la restituzione.
  Attuale  art.  140.  -  Agli insegnamenti complementari e' aggiunto
quello di:
    "Microbiologia ed immunologia".
  Dopo  l'elenco  degli  insegnamenti  e'  aggiunto il seguente nuovo
comma:
  "L'insegnamento  di  anatomia degli animali domestici con istologia
ed  embriologia  comporta alla fine del primo anno del corso biennale
un    colloquio    vertente    sull'istologia,    sull'oestologia   e
sull'artrologia, e alla fine del secondo anno un esame".
  Gli  attuali  articoli  dal  n.  166  al  n.  174  sono  abrogati e
sostituiti dai seguenti:
  Art.  166.  -  "Alla  Facolta' di medicina e chirurgia sono annesse
scuole di perfezionamento e di specializzazione le quali conducono al
conferimento  del  diploma di "specialista" a norma dell'art. 178 del
testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore, approvato con
regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
  Art.  167.  -  La  direzione  di ciascuna scuola spetta al titolare
della cattedra da cui la scuola prende il nome e, qualora il titolare
non sia professore di ruolo, oppure manchi la cattedra omonima, ad un
professore  di  ruolo  di  materia  affine  nominato dalla Facolta' e
confermabile di anno in anno.
  Art.  168. - Gli insegnamenti di ciascuna scuola di perfezionamento
sono quelli propri della scuola stessa.
  Essi sono proposti dal direttore ed approvati dalla Facolta'.
  Quando   gli   iscritti   siano   in  numero  molto  limitato,  gli
insegnamenti  possono  non  avere il carattere cattedratico ed essere
svolti  in  quella  diversa  forma  che  e' consentita dall'indole di
ciascuna disciplina.
  Gli  incarichi  per l'insegnamento sono conferiti dalla Facolta' su
proposta del direttore.
  Art.  169.  -  Alle  scuole  di  perfezionamento possono iscriversi
soltanto i laureati in medicina e chirurgia.
  Non  si concedono iscrizioni contemporanee a piu' scuole. Il numero
minimo  e  massimo  degli  iscritti sara' stabilito anno per anno dal
direttore  della scuola. La immissione e' subordinata all'esito di un
concorso  che  potra' comprendere prove scritte e orali. A parita' di
voti saranno preferiti i concorrenti che hanno maggiori bitoli.
  Abbreviazioni  di  corso  sono  concesse, su proposta del direttore
della  scuola,  esclusivamente  ad  assistenti e aiuto di ruolo della
materia  oppure  a  quelli di ospedali di prima categoria nei reparti
della  materia, assunti in seguito a regolare concorso, per un numero
massimo  di anni corrispondenti alla loro anzianita' con l'obbligo di
sostenere  gli  esami  prescritti  per  gli anni dai quali sono stati
dispensati.
  Le  richieste di trasferimento ad altra scuola e quelle provenienti
da altra scuola, devono essere sottoposte per l'accettazione al visto
del direttore della scuola.
  Art. 170. - Gli iscritti sono tenuti a pagare le tasse e sopratasse
annuali  nella  misura  doppia  di  quella stabilita per gli studenti
della facolta' di medicina e chirurgia.
  La  misura  dei  contributi clinici e delle tasse di laboratorio e'
commisurata  alle  esigenze di ciascuna scuola ed e' fissata anno per
anno  dal  Consiglio  di  amministrazione,  su proposta del direttore
della  scuola,  approvata dalla Facolta'. I contributi debbono essere
integralmente riservati alla scuola per la quale sono stati versati.
  Art.  171.  -  Non sono ammessi agli esami di profitto gli iscritti
che  abbiano  fatto  un  numero  di assenze superiori al quinto delle
lezioni  e  delle  esercitazioni,  separatamente considerate, durante
l'anno di corso. La ammissione agli anni di corso successivi al primo
e' subordinata all'approvazione in tutti gli esami dell'anno di corso
precedente. Gli esami di profitto sono sostenuti per ciascuna singola
materia. Oltre gli esami di profitto stabiliti per ogni scuola, gli
  iscritti  debbono  superare  gli  esami  finali  per  conseguire il
  diploma.
Art. 172. - Le Commissioni per gli esami di profitto sono formate
da tre insegnanti della scuola, compreso l'insegnante della materia.
  Gli  esami finali di diploma, al termine dei corsi, comprendono per
tutte le scuole:
    1)  una  discussione  orale  sul  tema  assegnato  dal  direttore
ventiquattro ore prima della prova;
    2) una prova pratica.
  Art.  173. - La Commissione per gli esami di diploma i nominata dal
rettore,  su proposta del direttore della scuola ed e' costituita dal
direttore  della  scuola,  presidente,  e da altri quattro insegnanti
della  scuola, ed in mancanza di questi, da professori di ruolo della
Facolta'.
  I  diplomi  e  gli  attestati sono rilasciati dal rettore e firmati
anche  dal  direttore  della  scuola,  e dal direttore amministrativo
dell'Universita'.
  L'attuale  art.  184,  relativo  alla  scuola di perfezionamento in
pediatria e' sostituito dal seguente:
  "La scuola ha la durata di due anni.
  Le materie di insegnamento sono cosi' distribuite:
    1° anno:
      1) fisiologia e psicologia, infantile;
      2) patologia del neonato e del lattante;
      3) patologia della seconda e della terza infanzia;
      4) igiene infantile e puericoltura;
      5) clinica pediatrica.
    2° anno:
      1) semeiotica infantile;
      2) tecnica diagnostica;
      3) clinica pediatrica;
      4) malattie degli occhi;
      5) malattie dell'orecchio, naso e gola;
      6) malattie dermatologiche;
      7) ortopedia;
      8) neuropsichiatria, infantile;
      9) malattie dei denti e ortopedia facciale".
  "L'iscrizione  alla  scuola  e' subordinata, all'esito di una prova
scritta  di  cultura  medica  generale  con attinenza alla pediatria.
L'insegnamento    sara'   costituito   prevalentemente   da   lezioni
dimostrative ed esercitazioni di ambulatorio e di laboratorio".
  L'attuale art. 185 e' abrogato.
  L'attuale  art.  197  relativo  alla  scuola  di perfezionamento in
idrologia, crenologia e climatoterapia, e sostituito dal seguente:
  "La scuola ha la durata di due anni.
  Gli insegnamenti sono i seguenti:
    1)  idroterapia:  azione  biologica e terapeutica, attrezzatura e
tecnica;
    2) crenologia: geologia, chimica, chimica fisica, classificazione
ufficiale delle acque minerali naturali;
    3) crenologia: azione biologiche delle acque; acque per bibita ed
acque per bagni;
    4) crenoterapia: generale e speciale;
    5) lutoterapia: tecnica, grotte e stufe naturali su datorie;
    6)   talassoterapia:   clima   marino,  colonie  marine,  colonie
fluviali;
    7) climatologia parte scientifica e parte terapeutica;
    8)  igiene:  controllo  igienico delle acque minerali, vigilanza,
sanitaria  negli  stabilimenti  crenotermominerali e sul personale di
servizio;
    9)   organizzazione:   organizzazione   delle  stazioni  di  cura
crenotermominerali;  legislazioni  sulle acque minerali e stazioni di
cura.   Gli   insegnamenti   sono  teorici-pratici  ed  integrati  da
esercitazioni    di    laboratorio   e   visite   agli   stabilimenti
crenotermominerali.
  La  Direzione  della  scuola  spetta  al titolare della cattedra di
Farmacologia  sino  a  che non sia istituita una cattedra di ruolo di
idrologia medica.
  Gli  attuali  articoli dal n. 199 al n. 203 relativi alla scuola di
perfezionamento in medicina legale e delle assicurazioni sociali sono
abrogati e sostituiti dai se guenti:
  Art. 199. - La scuola di perfezionamento in medicina legale e delle
assicurazioni sociali ha la durata di due anni.
  Art.  200.  -  "Gli  insegnamenti sono distribuiti nei seguenti tre
gruppi:
    1. Medicina legale generale (biennale):
      1) deontologia professionale;
      2) la persona umana come soggetto di capacita' penale e civile;
      3) la sessualita';
      4) la lesivita';
      5) tossicologia forense;
      6) necroscopia e ricerche di laboratorio;
      7)  il  matrimonio e la filiazione nella dottrina civilistica e
canonistica e nella pratica medico forense.
    2. Antropologia e sociologia criminale (annuale).
    3. Medicina legale delle assicurazioni (annuale):
      1) le assicurazioni sociali;
      2) problemi medico-legali dell'assicurazione sulla vita.
  Art.  201.  -  La  direzione  puo' invitare singoli specialisti per
conferenze e dimostrazioni nel campo delle singole specialita'.
  Gli iscritti visitano, inoltre, stabilimenti psichiatrici, carceri,
riformatori e stabilimenti industriali.
  Art.  202.  -  "Per ottenere l'iscrizione al secondo coro l'allievo
deve  aver  superato l'esame su uno dei due gruppi di materie annuali
(Antropologia   e   sociologia  criminale  o  medicina  legale  delle
assicurazioni).
  Alla  fine  del  secondo  corso  e  superati  i tre esami speciali,
l'iscritto deve presentare una dissertazione scritta e sostenere con
  esito   favorevole  la  relativa  discussione,  per  conseguire  il
  diploma".
Art. 203. - "Non si rilasciano certificati di frequenza o di
assistenza".

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 31 ottobre 1950

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

                                                              Visto,
il Guardasigilli: SEGNI
                                                                Regis
  trato alla Corte dei conti, addi' 12 novembre 1951
                                                                Atti
  del Governo, registro n. 45, foglio n. 78. - FRASCA