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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1950, n. 1305

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Catania.

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vigente al 28/04/2024
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Testo in vigore dal: 5-1-1952
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Catania,
approvato  con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1073 e modificato
con  regi decreti 16 ottobre 1940, n. 1527, 15 aprile 1942, n. 424, 5
settembre  1942,  n.  1235, 24 ottobre 1942, n. 1596, con decreto del
Capo  provvisorio  dello  Stato  22 ottobre 1946, n. 423 e modificato
ulteriormente  con  decreti del Presidente della Repubblica 20 luglio
1948, n. 1160, 30 ottobre 1949, n. 994 e 30 ottobre 1949, n. 1167;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  di  Catania,  e' cosi' ulteriormente
modificato:
    Attuale  art.  26.  -  Alle  materie  complementari  aggiunto  il
seguente insegnamento:
      26. Paletnologia.
    Attuale  art.  48.  -  Alle  materie complementari e' aggiunto il
seguente insegnamento:
      6. Spettroscopia.
    Attuale art. 126. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:

    La  scuola,  puo'  accogliere  non  piu' di dieci iscritti per il
primo, dieci per il secondo anno di corso e otto per il terzo anno".
  All'elenco   delle   scuole   di  specializzazione  in  medicina  e
chirurgia, e' aggiunta la seguente scuola:
    5. Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle.

    Scuola di specializzazione in malattie veneree e della pelle.

  Art.  135.  -  La  scuola di specializzazione in malattie veneree e
della pelle e' di tre anni.
  La  scuola  non  puo' accogliere piu' di cinque allievi per ciascun
anno di corso.
  Art. 136. - Gli insegnamento impartiti nella scuola sono:
    1)   anatomia   della   cute,   delle   mucose   e  dell'apparato
genito-urinario;
    2)  fisiopatologia  della  cute,  delle  mucose  e dello apparato
genito-urinario;
    3) semejotica generale, patologia e clinica dermatologica;
    4)  semejotica,  generale,  patologia  e  clinica  delle malattie
veneree e sifilitiche;
    5) urologia;
    6)  igiene,  profilassi e disposizioni legislative delle malattie
veneree e cutanee;
    7) sifilide del sistema nervoso;
    8) terapia fisica specialistica;
    9) terapia generale specialistica (medica e chirurgica);
    10)  istologia patologica specialistica della cute e delle mucose
(prove pratiche ed esami di laboratorio);
    11) microbiologia dermovenereologica (con prove pratiche ed esami
di laboratorio);
    12)  parassitologia  dermovenereologica  (con  prove  pratiche ed
esami di laboratorio);
    13)  sierologia  specialistica  (con  prove  pratiche ed esami di
laboratorio);
    14)  chimica biologica specialistica (con prove pratiche ed esami
di laboratorio).
  Anche  per  questa  scuola  valgono  le norme delle altre scuole di
specializzazione gia' in funzione.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1950

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 ottobre 1951
  Atti del Governo, registro n. 45, foglio n. 52. - FRASCA