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LEGGE 27 novembre 1951, n. 1350

Sistemazione del credito agrario nella regione ligure.

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Testo in vigore dal: 4-1-1952
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'Istituto  federale  di credito agrario per il Piemonte costituito
ai  sensi  dell'art.  14  del regio decreto-legge. 29 luglio 1927, n.
1509,  convertito  nella  legge  5  luglio  1928,  n. 1760, assume la
denominazione di Istituto federale di credito agrario per il Piemonte
e  la  Liguria  ed  e'  autorizzato  ad  esercitare, secondo le norme
vigenti,  il  credito agrario, di esercizio e di miglioramento, anche
nella regione ligure.
  All'istituto di cui al comma precedente potranno partecipare, oltre
gli  attuali  partecipanti  dell'istituto federale di credito agrario
per  il  Piemonte,  le  Casse  di  risparmio  e  gli istituti ed enti
autorizzati all'esercizio del credito agrario nelle due regioni.
  Lo  statuto  dell'Istituto  federale  di  credito  agrario  per  il
Piemonte e la Liguria sara' approvato con decreto del Ministro per il
tesoro,  sentito  il  Comitato interministeriale per il credito ed il
risparmio.