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DECRETO-LEGGE 15 dicembre 1951, n. 1334

Estensione alle imprese commerciali e artigiane della legge 21 agosto 1949, n. 638, sulle imprese industriali danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamità ed integrazioni e modificazioni alla legge stessa.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 13 febbraio 1952, n. 50 (in G.U. 13/02/1952, n.38).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/01/1987)
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Testo in vigore dal: 15-12-1951
al: 12-2-1952
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;
  Ritenuta  la  necessita'  e  l'urgenza di estendere le disposizioni
della  legge  21  agosto  1949,  n.  638,  alle imprese commerciali e
artigiane  danneggiate o distrutte in seguito a pubbliche calamita' e
di  provvedere  alle conseguenti integrazioni e modifiche della legge
stessa;
  Sentito il Consiglio dei Ministri;
  Sulla  proposta  del  Ministro  per  l'industria ed il commercio di
concerto  con  i Ministri per la grazia e giustizia, per il bilancio,
per le finanze e ad interim per il tesoro;

                              Decreta:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni  della  legge  21 agosto 1949, n. 638, integrate e
modificate   con  il  presente  decreto,  sono  estese  alle  imprese
commerciali  ed  a  quelle  artigiane,  che  intendono  ricostruire o
riattivare  le  loro  aziende  danneggiate  o  distrutte in seguito a
pubbliche calamita'.
  Le  predette  disposizioni  si  applicano alle imprese industriali,
commerciali  ed  artigiane anche in caso di distruzione delle normali
scorte di esercizio.