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LEGGE 7 dicembre 1951, n. 1333

Modificazione di una disposizione del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 30-12-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Dopo  il  quarto  comma  dell'art.  33  del  regio decreto-legge 27
novembre   1933,  n.  1578,  sull'ordinamento  delle  professioni  di
avvocato e di procuratore, e' aggiunto il seguente comma:
  "Tuttavia,  dopo  venti  anni  di  contemporanea iscrizione nei due
albi,  l'avvocato  ha  facolta'  di  rimanere  iscritto nel solo albo
speciale".

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 dicembre 1951

                               EINAUDI

                                                    DE GASPERI - ZOLI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI