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LEGGE 20 novembre 1951, n. 1296

Aumento di L. 450.000 del contributo straordinario a favore del Gruppo delle medaglie d'oro al valor militare per l'esercizio finanziario 1950-1951.

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Testo in vigore dal: 21-12-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  contributo  straordinario per l'esercizio finanziario 1950-51 a
favore  del  Gruppo  delle  medaglie  d'oro al valor militare, di cui
all'art.  15  della  legge  10  agosto 1950, n. 602, e' elevato di L.
450.000.