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LEGGE 4 novembre 1951, n. 1169

Disciplina farmaceutica dei derivati della malonilurea (barbiturici).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/12/2009)
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Testo in vigore dal: 1-12-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Nessun  derivato  dalla  malonilurea  puo'  venire somministrato al
pubblico  se non dietro presentazione di ricetta medica irrepetibile,
compilata  secondo le norme indicate al primo comma dell'art. 154 del
testo  unico  delle  leggi  sanitarie, approvato con regio decreto 27
luglio 1934, n. 1265.