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LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1164

Aumento dello stanziamento previsto dall'art. 4 della legge 24 dicembre 1949, n. 993, sulla delegazione al Governo di emanare una nuova tariffa generale dei dazi doganali.

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Testo in vigore dal: 30-11-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  L'importo  della  spesa  per  l'attuazione  della legge 24 dicembre
1949, n. 993, previsto dall'art. 4, comma quarto, della legge stessa,
in lire quattro milioni, viene elevato a sei milioni.
  Al  maggiore onere derivante dall'applicazione del precedente comma
del  presente  articolo  sara'  fatto  fronte  con una corrispondente
diminuzione  dello  stanziamento  del  capitolo  240  dello  stato di
previsione  della  spesa del Ministero delle finanze, per l'esercizio
1951-52, concernente "costruzione di caselli doganali, ecc.".
  Il  Ministro  per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri
decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 27 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI