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LEGGE 27 ottobre 1951, n. 1144

Proroga del termine per le occupazioni dei terreni adibiti a cimiteri di guerra alleati in Italia.

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Testo in vigore dal: 25-11-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:

                               Art. 1.

  La   durata  di  tutte  le  occupazioni  di  terreni,  disposte  in
applicazione  del  decreto legislativo luogotenenziale 5 luglio 1945,
n. 429, per l'impianto e la sistemazione dei cimiteri di guerra per i
militari delle Forze armate delle Nazioni Unite, caduti in territorio
italiano,  nella  seconda  guerra mondiale, e' prorogata al 30 aprile
1953.