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LEGGE 31 ottobre 1951, n. 1116

Stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/03/1953)
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Testo in vigore dal: 15-11-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  E'  autorizzato  il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie
del  Ministero  dei lavori pubblici per l'esercizio finanziario dal 1
luglio  1951  al  30  giugno  1952  in  conformita'  dello  stato  di
previsione annesso alla presente legge.