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LEGGE 9 ottobre 1951, n. 1100

Stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952.

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Testo in vigore dal: 13-11-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  autorizzato il pagamento delle spese del Ministero del bilancio
per  l'esercizio  finanziario  dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952 in
conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

    Data a Roma, addi' 9 ottobre 1951

                               EINAUDI

                                          DE GASPERI - VANONI - PELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI