stai visualizzando l'atto

LEGGE 19 ottobre 1951, n. 1099

Stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952.

nascondi
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-11-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato  a  far  pagare  le  spese ordinarie e
straordinarie  del  Ministero  di  grazia e giustizia per l'esercizio
finanziario dal 1 luglio 1951 al 30 giugno 1952, in conformita' dello
stato di previsione annesso alla presente legge (Tabella A).