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LEGGE 30 agosto 1951, n. 1087

Sistemazione in ruolo degli agenti di custodia coloniali non di ruolo già in servizio negli istituti di prevenzione e di pena delle colonie.

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Testo in vigore dal: 24-10-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  I  dipendenti  del  Ministero  dell'Africa  italiana  assunti dalla
stessa  Amministrazione,  con  contratto tipo e con contratto a tempo
indeterminato,  per  la  vigilanza degli istituti di prevenzione e di
pena  delle  colonie  ed attualmente comandati in servizio presso gli
istituti  di prevenzione, e di pena metropolitani, ai sensi dell'art.
2  della  legge  16  settembre  1940, n. 1450, modificato dal decreto
legislativo  8 maggio 1948, n. 839, possono, a domanda, conseguire la
nomina  ad  agente  di custodia, ove abbiano i requisiti indicati nel
seguente art. 2.