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LEGGE 30 agosto 1951, n. 963

Autorizzazione a provvedere alle riparazioni degli immobili della "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo".

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Testo in vigore dal: 13-10-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Ministro  per  i  lavori  pubblici  e' autorizzato a provvedere
all'esecuzione  dei  lavori  necessari per il ripristino delle, opere
della  "Mostra d'oltremare e del lavoro italiano nel mondo", entro il
limite di spesa di lire 700 milioni.
  Per   l'esecuzione   di   tali   lavori  si  applicano  le  vigenti
disposizioni in materia di opere pubbliche di conto dello Stato.