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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1951, n. 957

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Firenze.

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Testo in vigore dal: 11-10-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Firenze,
approvato  con  il regio decreto 5 maggio 1939, n. 1165, e modificato
con  i regi decreti 12 ottobre 1939, n. 1712, 27 aprile 1942, n. 467,
24  ottobre  1942,  n.  1439  e  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 11 giugno 1950, n. 616;
  Veduto  il  testo  unico  delle,  leggi  sull'istruzione superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Firenze, approvato e
modificato   con   i   succitati   decreti,  e'  cosi'  ulteriormente
modificato:
    Attuale  art.  51. - Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in lettere e' aggiunto quello di:
      22) "ebraico e lingue semitiche comparate".
    Attuale  art.  82. - Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze naturali sono aggiunti i seguenti:
      15) fisiologia vegetale;
      16) geografia fisica.
    Attuale  art. 101. - Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in farmacia e' aggiunto quello di:
      7) fisiologia vegetale.
    Attuale art. 107. - E' aggiunto il seguente comma:
    "Al  corso  triennale  di esercitazioni di chimica farmaceutica e
tossicologica   corrispondono  tre  esami  che  gli  studenti  devono
sostenere al termine di ognuno dei tre corsi annuali".
    Attuale art. 168. - E' aggiunto quanto appresso:
      N. 6. Scuola di specializzazione in geografia.
    Attuale art. 169. - E' sostituito dal seguente:
    "I  corsi  di  perfezionamento  hanno  la  durata  di  un  anno e
conducono  a  un  certificato di frequenza e di esame; e la Scuola di
perfezionamento  in filologia moderna e la Scuola di specializzazione
in  geografia hanno la durata di due anni e conducono a un diploma di
perfezionamento.
  Dopo  l'attuale  art.  180  sono inseriti i seguenti nuovi articoli
relativi  alla  istituzione  di  una  Scuola  di  specializzazione in
geografia  annessa  alla  Facolta'  di  lettere  e  filosofia, con il
conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

              Scuola di specializzazione in geografia.

  Art.  181.  -  La  Scuola  di  specializzazione in geografia ha per
compito di fornire una preparazione speciale di geografia ai laureati
della   Facolta'  di  lettere  e  filosofia,  magistero,  economia  e
commercio, scienze naturali, scienze politiche.
  Art. 182. - La Scuola di geografia ha la durata di due anni.
  I corsi della Scuola si distinguono in costitutivi e complementari.
  I corsi costitutivi sono:
    della Facolta' di lettere e filosofia:
      geografia umana generale e geografia regionale;
      storia delle dottrine ed esplorazioni geografiche;
    della Facolta' di magistero:
      geografia (corso differenziato da quello di lettere);
    della Facolta' di scienze naturali:
      geologia;
      geografia fisica;
      etnologia;
    della Facolta' di economia e commercio:
      geografia economica;
      statistica metodologica;
    della Facolta' di scienze politiche:
      geografia politica.
  Complementari  sono  altri  corsi  da  scegliere  tra  quelli delle
Facolta'  suddette.  Oltre  a  queste materie di studio, saranno dati
insegnamenti  pratici  di  cartografia e topografia e tenuti corsi di
conferenze   su  argomenti  particolari,  gli  uni  e  gli  altri  da
determinarsi annualmente.
  Alcuni  di essi potranno svolgersi in collaborazione con l'Istituto
geografico militare.
  Art.  183.  -  La Scuola e' retta da un Consiglio formato da cinque
professori,   a  cio'  delegati  dalle  cinque  Facolta'  alle  quali
appartengono  i  corsi  costitutivi.  Il direttore della Scuola viene
eletto  dal Consiglio, i cui componenti durano in carica un biennio e
sono rieleggibili.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

    Dato a Roma, addi' 30 giugno 1951

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: ZOLI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 settembre 1951
  Atti del Governo, registro n. 44, foglio n. 23. - FRASCA