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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 aprile 1951, n. 769

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Sassari.

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Testo in vigore dal: 28-9-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Sassari,
approvato  con il regio decreto 20 aprile 1939, n. 1084, e modificato
con  regio  decreto  17  ottobre  1941,  n. 1217 e con il decreto del
Presidente della Repubblica 21 novembre 1950, n. 918;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduto il regio decreto-legge 27 gennaio 1944, n. 58;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Sassari, approvato e
modificato   con  i  decreti  sopraindicati  e'  cosi'  ulteriormente
modificato:
  Attuale art. 2. - E' sostituito dal seguente:
    "Per  ogni  insegnamento  che  si impartisce per singoli corsi di
studio,  il  competente Consiglio di facolta' stabilisce al principio
dell'anno  accademico,  l'orario  dei  corsi  e  delle esercitazioni,
secondo il calendario scolastico".
  Attuale art. 7. - E' sostituito dal seguente:
    "Ogni  insegnamento  si svolge mediante lezioni ed esercitazioni.
Le  esercitazioni  hanno lo scopo di fare acquistare agli studenti le
cognizioni  pratiche  per l'esercizio delle professioni alle quali le
diverse  discipline  si  riferiscono  e le attitudini necessarie alla
ricerca  scientifica,  scopi che si perseguono mediante esercitazioni
di  laboratorio,  conferenze,  discussioni, ricerche bibliografiche e
con ogni altro mezzo che sia ritenuto confacente allo scopo".
  Attuale art. 10. - Il secondo comma e' soppresso.
  Attuale art. 13. - Il secondo comma e' sostituito dal seguente:
    "Nel  caso  in  cui  venga accordato la lode, la Commissione puo'
anche  dichiarare  la dissertazione presentata dal candidato degna di
pubblicazione;  puo' inoltre proporre al Consiglio di amministrazione
che  la  pubblicazione  venga effettuata a spese dell'Universita'. Le
deliberazioni relative devono essere prese dalla Commissione suddetta
all'unanimita'.  Detta  circostanza  deve  risultare  sul  verbale di
laurea".
  Attuale  art.  15. - Gli insegnamenti di "diritto corporativo" e di
"economia   politica   corporativa"   assumono   rispettivamente   la
denominazione di "diritto del lavoro" e di "economia politica".
  L'insegnamento   di   "legislazione  del  lavoro"  e'  soppresso  e
sostituito  da  quello  di "diritto privato comparato", ed inoltre e'
aggiunto  agli  insegnamenti  complementari  quello di "diritto della
navigazione", Attuale art. 16. - E' cosi' modificato:
    "L'esame  di  istituzioni di diritto romano deve precedere quello
di "diritto romano".
  L'esame  di istituzioni di diritto privato deve precedere quelli di
diritto  civile,  diritto  commerciale,  diritto processuale civile e
diritto amministrativo.
  L'esame  di  economia  politica deve precedere gli esami di diritto
commerciale e di scienza delle finanze e diritto finanziario.
  L'esame  di diritto costituzionale deve precedere quelli di diritto
internazionale e di diritto amministrativo".
  Attuale art. 20. - E' aggiunto il seguente comma:
    "Possono  essere  ammessi  a  frequentare  le  biblioteche  anche
studenti  non  iscritti  all'Istituto  giuridico,  secondo  le  norme
contenute nel regolamento interno".
  Attuale  art.  25.  -  E' soppresso l'insegnamento complementare di
"biologia   delle   razze   umane",   e   sono   aggiunti  quelli  di
"parassitologia", "puericoltura", "semeiotica medica" e "tisiologia".
  Attuale art. 32. - E' sostituito dal seguente:
    "Non  sono  ammessi  agli  esami  di  botanica  farmaceutica,  di
zoologia generale, di chimica biologica, di farmacologia e di chimica
bromatologica, gli studenti che non hanno superato l'esame di chimica
organica.
  Non  sono  ammessi  a sostenere gli esami di chimica farmaceutica e
tossicologica  e  relativi  esercizi  e  di  tecnica  e  legislazione
farmaceutica gli studenti che non hanno superato gli esami di chimica
generale ed inorganica e di chimica organica".
  Attuale  art.  35.  -  Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in medicina veterinaria sono aggiunti i seguenti:
    9. Medicina veterinaria legale;
    10. Parassitologia.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 28 aprile 1951

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 3 settembre 1951
  Atti del Governo, registro n. 42, foglio n. 13. - CARLOMAGNO