stai visualizzando l'atto

LEGGE 24 luglio 1951, n. 660

Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180.

nascondi
Testo in vigore dal: 25-8-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Le  disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180 sono estese ai
cittadini  italiani  i  quali  abbiano  riportate ferite o lesioni in
occasione di azioni di terrorismo politico, singole o collettive, nei
territori  delle  ex colonie italiane, ed alle loro famiglie nel caso
che da tali ferite o lesioni sia derivata la morte.