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LEGGE 7 luglio 1951, n. 635

Permuta con la Società termoelettrica siciliana della "Caserma Quattro Venti" di Palermo con un terreno e fabbricati occorrenti per la sistemazione dei servizi militari.

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Testo in vigore dal: 31-8-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  E'  autorizzata  la cessione alla Societa' termoelettrica siciliana
del  complesso immobiliare denominato "Caserma Quattro Venti" sito in
Palermo, del valore venale di L. 150.000.000, a titolo di permuta con
un  terreno  di  mq. 65.972, situato in localita' "San Lorenzo Colli"
della stessa citta', del valore venale di L. 42.881.800, con le opere
appresso  indicate,  da  eseguirsi  a  cura  e  spese  della nominata
Societa' termoelettrica siciliana, valutate in L. 105.000.000.
  Le  opere  da eseguirsi, occorrenti per i servizi del Commissariato
militare,  consisteranno  in  un  fabbricato  ad  uso  laboratorio ed
uffici;  in  altro fabbricato per lavanderia; in una cabina elettrica
di  trasformazione  e  nel relativo impianto di distribuzione a bassa
tensione;  in cavi internati; in un serbatoio in cemento armato della
capacita'  di  100  metri cubi con il relativo impianto idrico; nella
strada  esterna  di  accesso;  in  quella interna nonche' nel muro di
cinta dell'intero complesso.
  Il  conguaglio tra i valori suindicati avverra' mediante versamento
da  parte  della  Societa' termoelettrica siciliana della somma di L.
2.118.200.  L'eventuale  maggiore spesa, che, rispetto a quella di L.
105.000.000,   potra'   occorrere  per  la  costruzione  delle  opere
elencate,  in dipendenza di qualsiasi evento, restera' a carico della
Societa' termoelettrica siciliana.
  Per  la permuta sara' stipulata apposita convenzione, da approvarsi
con decreto dei Ministri per le finanze e per la difesa.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 7 luglio 1951

                               EINAUDI

                                               DE GASPERI - PACCIARDI
                                                               VANONI

Visto, il Guardasigilli: ZOLI