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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 aprile 1951, n. 566

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

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Testo in vigore dal: 9-8-1951
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Veduto  lo  statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato
con  il  regio  decreto  14 ottobre 1936, n. 2278, e modificato con i
regi decreti 13 ottobre 1927; n. 2225; 20 settembre 1928, n. 2251; 31
ottobre  1929, n. 2473; 30 ottobre 1930, n. 1916; 22 ottobre 1931, n.
1339;  27 ottobre 1932, n. 2098; 13 dicembre 1934, n. 2408; 1 ottobre
1936,  n. 2462; 27 ottobre 1937, n. 2170; 5 ottobre 1939, n. 1744; 26
ottobre  1940, n. 2071; 27 aprile 1942, n. 469, e 24 ottobre 1942, n.
1652;  con  il  decreto  del Capo provvisorio dello Stato 30 dicembre
1947,  n.  1689;  e  con  decreti  del Presidente della Repubblica 17
febbraio 1949, n. 97 e 30 ottobre 1949, n. 1169;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vedute  le  proposte  di  modifica  allo  statuto  formulate  dalle
autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte;
  Sentito   il   parere   del   Consiglio  superiore  della  pubblica
istruzione;
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

                              Decreta:

  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato e
modificato  con  i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato
come appresso:
    Attuale  art.  38. - Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
      14) egittologia;
      15) filologia greco-latina;
      16) archeologia cristiana;
      17) filologia germanica;
      18) filologia slava.
    Attuale art. 76. - L'ultimo comma e' sostituito dal seguente:
      "Gli  studenti  possono seguire i corsi di laboratorio biennale
ed annuale, negli Istituti di botanica, di fisiologia, di zoologia ed
anatomia  comparata,  di  anatomia  umana,  di patologia generale, di
antropologia, di paleontologia e igiene".
    Attuale  art.  78. - Agli insegnamenti complementari del corso di
laurea in scienze geologiche e' aggiunto quello di:
      13) geochimica.

  Il  presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserto
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.

  Dato a Roma, addi' 11 aprile 1951

                               EINAUDI

                                                              GONELLA

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI
  Registrato alla Corte dei conti, addi' 20 luglio 1951
  Atti del Governo, registro n. 40, foglio n. 40. - FRASCA