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LEGGE 5 giugno 1951, n. 520

Autorizzazione ai presidenti dei Comitati direttivi degli agenti di cambio a costituire Sottocomitati competenti a determinare il valore dei titoli ai fini tributari.

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Testo in vigore dal: 28-7-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  determinazione del valore dei titoli, agli effetti dell'imposta
di  negoziazione, a norma delle leggi 10 dicembre 1948, n. 1469, e 20
febbraio  1950,  n. 78, puo' essere effettuata anche da Sottocomitati
dei   Comitati   direttivi  degli  agenti  di  cambio,  nominati  dai
presidenti  dei  Comitati stessi, e composti di tre agenti di cambio,
di  cui  almeno  uno,  con  funzioni di presidente, facente parte del
Comitato direttivo. I Sottocomitati decadono allo scadere del biennio
di  durata  in carica del presidente del Comitato direttivo che li ha
nominati.  Ogni  Sottocomitato  e' integrato con un funzionario della
Amministrazione  delle tasse e delle imposte indirette suoli affari e
con  un  funzionario  della  Amministrazione  delle  imposte dirette,
entrambi  di  grado  non inferiore al settimo, designati dal Ministro
per le finanze.
  Alle  riunioni  del Comitato o dei Sottocomitati per la valutazione
dei  titoli possono partecipare, con voto consultivo, l'ispettore del
Tesoro   addetto   alla   vigilanza   governativa  della,  borsa,  ed
occorrendo,  altri  funzionari  di  grado  non  inferiore al settimo,
designati dai Ministro per il tesoro.