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LEGGE 5 giugno 1951, n. 514

Regolarizzazione, ai fini fiscali, degli apparecchi di accensione fabbricati in Italia o importati dall'estero.

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Testo in vigore dal: 26-7-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico.

  Ai  possessori  di  apparecchi  di accensione (azionati da pietrina
focaia  od  a  carta  piroforica,  da  corrente  elettrica o da altri
mezzi), fabbricati in Italia od importati dall'estero, e' consentito,
in  via  eccezionale, di regolarizzare la detenzione degli apparecchi
stessi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, pagando solo il corrispondente diritto fisso.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 5 giugno 1951

                               EINAUDI

                                                  DE GASPERI - VANONI

Visto, il Guardasigilli: PICCIONI