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LEGGE 29 giugno 1951, n. 458

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52.

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Testo in vigore dal: 1-7-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Governo  e'  autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a
quando  siano  approvati  per legge e non oltre il 31 ottobre 1951, i
bilanci  delle  Amministrazioni  dello  Stato  per l'anno finanziario
1951-52,  secondo  gli stati di previsione dell'entrata e della spesa
ed i relativi disegni di legge presentati alle Assemblee legislative.