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LEGGE 29 maggio 1951, n. 433

Modificazioni dell'art. 12 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato col regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016.

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Testo in vigore dal: 27-6-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  primo  comma  dell'art.  12  del testo unico delle norme per la
protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato
con   regio   decreto   5   giugno  1939,  n.  1016,  e'  sostituito,
limitatamente alla prima parte, dal seguente:
  "La  caccia e l'uccellagione sono permesse dalla penultima domenica
di agosto al 1 gennaio, salvo la seguenti eccezioni".
  Per  conseguenza,  nel  penultimo  comma  dello  stesso art. 12, le
parole  "prima  domenica  di  settembre" sono sostituite dalle parole
"penultima domenica di agosto".