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LEGGE 11 maggio 1951, n. 393

Ratifica del Trattato di amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario, concluso a Roma fra l'Italia e la Turchia il 24 marzo 1950.

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Testo in vigore dal: 16-6-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare il
Trattato  di  amicizia, di conciliazione e di regolamento giudiziario
concluso a Roma tra l'Italia e la Turchia il 24 marzo 1950.