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LEGGE 24 maggio 1951, n. 392

Distinzione dei magistrati secondo le funzioni. Trattamento economico della Magistratura nonchè dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/01/1971)
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Testo in vigore dal: 29-6-1951
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.
                     (Categorie dei magistrati).

  I  magistrati  ordinari  si  distinguono  secondo  le  funzioni  in
magistrati di Tribunale, magistrati di Corte d'appello, magistrati di
Corte di cassazione.